L'età del consenso

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gazzellanera
view post Posted on 3/7/2012, 10:20




L'età del consenso



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Il termine “pedofilia” si ritrova raramente nei testi ufficiali, sia internazionali che nazionali. Nella maggior parte dei Paesi europei la legge non conosce il termine “pedofilia”. Si limita a parlare di attentato al pudore, di abuso sessuale, di aggressione con o senza violenza. Questa parola ha mantenuto un contenuto ambivalente forse a causa di una certa cultura che ama cantare l’”amor giovane”, evidenziare la “carica sessuale” che è presente nel bambino, piuttosto che denunciare le disparità e la violenza intrinseca in certi atti sessuali, anche non violenti, tra un adulto e un minore.
Età del consenso è chiamata, in diritto, l'età a cui una persona è considerata capace di dare un consenso informato a comportamenti regolati dalla legge, in particolare i rapporti sessuali (e, difatti, normalmente quando si parla di "età del consenso" ci si riferisce proprio all'età per i rapporti sessuali).
L'età del consenso non va confusa con la maggiore età, e neanche con l'età minima richiesta per contrarre matrimonio.

L'età del consenso per i rapporti sessuali
L'età del consenso varia da Stato a Stato; la media è vicino ai 16 anni, con punte verso il basso di 12 e verso l'alto di 20, ma in molti stati l'età è minore se c'è poca differenza di età tra i partner. In alcune nazioni il concetto legale di "età del consenso" è del tutto assente e ci sono Stati dove l'età del consenso è differente tra i rapporti eterosessuali e quelli omosessuali[1]. In altri, si tiene conto della manifestazione dei caratteri sessuali secondari come elemento discriminante.
www.avert.org/age-of-consent.htm

L'età del consenso in Italia


In Italia l'età del consenso è fissata a 14 anni. La determinazione dell'età minima per disporre validamente della propria libertà sessuale, richiede particolare attenzione dato che si rende necessario valutare se il soggetto è:
 minore di 13 anni: il consenso non viene considerato valido, indipendentemente dall'età dell'autore dei fatti. Se il minore ha meno di 10 anni, si applica la circostanza aggravante di cui all'articolo 609-ter, secondo comma;
 tra i 13 e i 14 anni: viene considerato validamente espresso il consenso soltanto se gli atti sessuali vengono compiuti da un minorenne, purché la differenza di età tra i due soggetti non sia superiore a tre anni;
 tra i 14 e i 16 anni: viene considerato validamente espresso il consenso, salvo che l'autore dei fatti conviva con il minore, o lo abbia sotto la sua responsabilità per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia;
 tra i 16 e i 18 anni: viene considerato validamente espresso il consenso, salvo che gli atti sessuali siano stati compiuti dal genitore, sia naturale sia adottivo, dal tutore o da un convivente di queste persone con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione.
Gli atti sessuali con un minorenne consenziente, ma che non può disporre validamente del consenso a causa dell'età, sono considerati reato di Atti sessuali con minorenne(articolo 609 quater). Il reato è perseguibile querela della persona offesa (Art. 609 septies), ma può essere perseguito d'ufficio nel caso in cui:
 il minore abbia meno di 10 anni;
 il reato sia stato commesso insieme a un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
 il reato sia stato commesso dal genitore, biologico o adottivo, dal tutore o da un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, o che conviva col minore;
 il reato sia stato commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni.
Nel caso in cui gli atti sessuali avvengano consenzientemente in cambio di denaro o altra utilità economica con un minore di 18 anni, ma maggiore dell'età del consenso, si ha il reato di Prostituzione minorile (Art. 600 bis, comma 2). Oltre a ciò, il minore di anni 18 non può validamente disporre, a scopo sessuale, della propria immagine essendogli tale possibilità preclusa dagli artt. 600 ter e quater. In merito alla possibilità di un eventuale errore relativamente all'età del minore di anni 14 l'articolo 609 sexies del codice penalespecifica che:
« Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa. »
(articolo 609-sexies)
In merito alla produzione di materiale pornografico con minori occorre osservare che l'articolo 600 ter del codice penale specifica che:
« Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228 »
(articolo 600-ter primo comma)
La novella legislativa, sostituendo il termine "sfruttamento" con il più generico "utilizzo", ha definitivamente chiarito che devono essere considerate reato anche le riprese o fotografie"pornografiche" realizzate da soggetti consenzienti ed anche laddove manchi il fine di diffusione. A tal proposito è stato osservato che
« in tal modo si è venuta a creare una situazione in cui, incomprensibilmente, gode di maggior tutela l’immagine del fanciullo piuttosto che il suo corpo. »
(Florindi, 2012[2])

.
A tal proposito la Corte di Cassazione ha chiarito che il concetto di utilizzazione comporta la degradazione del minore ad oggetto di manipolazioni, non assumendo valore esimente il relativo consenso. Proprio in relazione a questo aspetto ci si deve interrogare sulle eventuali responsabilità penali in cui incapperebbero due soggetti minori, ultraquattordicenni, che, per esibizionismo o altra ragione, decidano di riprendersi durante il compimento di atti sessuali: se avevano la capacità di intendere e volere, potrebbero essere entrambi indagati e condannati per il reato previsto e punito dall’art. 600-ter, soprattutto in caso di divulgazione del materiale stesso.
L'età del consenso in Svizzera [modifica]
In Svizzera l'età del consenso è di 16 anni, ma nel caso in cui il partner di età maggiore non abbia raggiungo la maggiore età (18 anni) allora il partner più giovane può avere un'età minima di 15 anni.

Critiche alla legge sull'età del consenso


Il fatto che sia stata legalmente fissata un'età minima per avere rapporti sessuali non è stato e continua a non essere accettato da diverse persone. Costoro ritengono di trovare un appoggio alle loro tesi rifacendosi a posizioni sostenute da alcuni pensatori, in particolare francesi, appartenenti alle correnti filosofiche del postmodernismo, del decostruzionismo e del nichilismo prevalenti negli anni settanta e ottanta. Queste posizioni vanno però viste nel loro contesto storico, perché furono espresse a seguito della rivoluzione sessuale e dei costumi degli anni '60 e '70, in un momento in cui non c'era ancora stato lavoro intellettuale, sociale e scientifico sul tema. Non vi era, soprattutto, ancora piena conoscenza dei gravi traumi subiti dai bambini sessualizzati, un fatto sul quale venne fatta luce soltanto dagli anni '90 in poi, e la cui mancata conoscenza non permetteva di avere la stessa sensibilità di oggi.
In Francia, fra il 1977 e il 1979, all’epoca in cui in Parlamento era in discussione la riforma del Codice penale, numerosi intellettuali francesi si schierarono a favore dell'abolizione della legge sull'età del consenso. Nel 1977, molti filosofi e pensatori, tra i quali Michel Foucault, Jacques Derrida e Louis Althusser, sottoscrissero una petizione indirizzata al Parlamento, chiedendo l'abrogazione di numerosi articoli di legge e la depenalizzazione di qualsiasi rapporto consenziente tra adulti e minori di quindici anni (l'età del consenso in Francia).
Il 4 aprile 1978, Michel Foucault, lo scrittore e attore Jean Danet e lo scrittore e attivista a favore degli omosessuali Guy Hocquenghem - che avevano tutti sottoscritto la petizione del 1977 - partecipò alla trasmissione "Dialogues" sulla radio France Culture, esponendo dettagliatamente le ragioni per le quali erano a favore dell'abolizione della legge. Le tesi dei due pensatori convergevano in particolare nel sottolineare come sia in corso l'istituzione di una vera e propria "società dei pericoli", edificata sulla paura della sessualità e sulla repressione dei comportamenti considerati socialmente "devianti", in particolare attraverso la psichiatrizzazione del sistema penale, che comporta un costante monitoraggio e controllo totalizzante e invasivo in particolare nella sfera intima e privata dei singoli individui. Essi inoltre sottolineavano le potenzialità suggestive e manipolatorie dovute all'intervento degli psichiatri sui bambini, necessario per valutare attraverso le loro testimonianze la sussistenza di un eventuale abuso.[4]
In Olanda, il 30 maggio 2006, l'allora sessantaduenne Ad Van Den Berg, insieme a Marthijn Uittenbogaard e a Norbert De Jonge, fonda un partito chiamato Partij voor Naastenliefde, Vrijheid & Diversiteit, PNVD (in italiano: "Partito dell'Amore per il prossimo, Libertà e Diversità"). Tra gli obiettivi del partito vi era anche quello di riportare a 12 anni l'età del consenso (innalzata a 16 anni circa 3 anni prima), dicendo che gli adolescenti devono avere la libertà di scelta in campo sessuale. Il partito è stato attivo fino al 14 marzo2010, quando i membri hanno deciso di scioglierlo.

Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale

Petizione per portare l'età del consenso in Italia a 16 anni


I genitori, tra i loro doveri verso i propri figli, hanno quello di educarli dal punto di vista sessuale, indicando loro i giusti passi da seguire e i pericoli a cui possono andare incontro, senza tenere di conto dei pregiudizi imposti dalla religione, ma valutandone il grado di maturità e di comprensione.
In Italia l'età del consenso è posta a 14 anni, estendibile a 16 solo in rarissimi casi particolari, mentre nella maggior parte dei paesi occidentali l’età minima è posta a 16 anni, ed in altri paesi anche a 18.
Credo che qualsiasi genitore italiano non si senta di ritenere il proprio figlio “maturo” sessualmente a 14 o 15 anni, per cui sono convinto che portare l’età del consenso minima “almeno” a 16 anni, rappresenti un atto d’amore e responsabilità verso i propri figli, in modo da ridurre il rischio di farli cadere in situazioni pericolose.
Per firmare: http://www.petizionionline.it/petizione/po...-a-16-anni/7464

“Siamo pedofili e ce ne vantiamo”



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28/06/2012 - Il gruppo Martijn è stato vietato nei Paesi Bassi perché reputa positivo il sesso tra adulti e bambini


L’associazione che vuole l’accettazione sociale dei rapporti sessuali tra adulti e bambini è stata vietata da un tribunale olandese. Il gruppo filo pedofilia “Martijn” non potrà più riunirsi, anche se i suoi membri non sono disposti ad accettare questa decisione.
I PRO PEDOFILI -Un tribunale olandese ha vietato ieri un’associazione di pedofili. Il gruppo, molto controverso, si chiama Martijn, e conta una sessantina di associati, che si battono per far accettare il sesso tra adulti e bambini. I magistrati di Assen ne hanno ordinato l’immediata chiusura, perché minaccia l’ordine pubblico. Secondo il tribunale olandese la pedofilia rappresenta un comportamento orribile, né normale né accettabile. Martijn lede inoltre i diritti dei piccoli, perché i bambini non sono in grado di difendersi rispetto agli approcci erotici degli adulti. A novembre un tribunale penale aveva rifiutato di procedere contro l’associazione fondata nel 1982. La procura allora si è appellata alla magistratura civile, che ha accolto la sua richiesta di divieto. Martijn promuove un sito che offre secondo i giudici una rete di supporto digitale e sociale ai criminali che molestano i minorenni.
RIFIUTO DI SCIOGLIMENTO - Il presidente dell’associazione pro pedofilia Marthijn Uittenbogaard ha definito la sentenza un giorno nero per la libertà di espressione e per lo stato di diritto. Il suo avvocato ha confermato l’intenzione di appellarsi contro il divieto, già comunicata nei mesi scorsi, visto che l’associazione non compie alcun reato, ma promuove la causa di chi apprezza il sesso tra adulti e bambini. Il precedente presidente del gruppo Martijn, Ad van den Berg, era stato condannato a più anni di prigione a causa del possesso di materiale pedopornografico. Van den Berg si era difeso sostenendo che i filmati e le foto a luci rosse con protagonisti i bambini servivano a scopo di ricerca. Anche a causa di questo caso era partita una petizione firmata da 72 mila olandesi che chiedevano lo scioglimento di Martijn. L’anno scorso si era scoperto che c’era anche un prete cattolico all’interno del consiglio direttivo del gruppo.

Fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/388...ce-ne-vantiamo/
 
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